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Non occorre fare o ripetere la votazione:

  • a)se il voto degli elettori di dette sezioni non influisce nell'elezione di alcuno degli eletti;
  • b)se la votazione non abbia avuto luogo per volontaria astensione degli elettori.

Testo in vigore dal 1 aprile 1910 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1910-03-20;121~art29 · fonte del testo