Art. 4 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 20 GIUGNO 1909, N. 364
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[1]Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti gli oggetti d'antichita' e di arte, di cui sia chiesta licenza di esportazione dopo il 26 giugno Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[2]Data a Roma, addi' 27 giugno 1903.
[3]VITTORIO EMANUELE.
[4]Nasi.
[5]Visto, Il Guardasigilli: Cocco-Ortu.
Testo in vigore dal 27 giugno 1903 al 13 luglio 1909
