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[1]Al fine di provvedere alle opere riguardanti la pubblica igiene, la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere, sino al 30 giugno 1905, ai Comuni del Regno al disotto di 10 mila abitanti, secondo il censimento del 1881, mutui estinguibili in un periodo di tempo non eccedente i 35 anni e all'interesse del 3 per cento.

[2]Ogni singolo prestito ad interesse ridotto non potra' eccedere la somma di lire 20 mila, e sara' accordato secondo le norme vigenti, in seguito a preliminare decreto del Ministero dell'Interno.

[3]La somma annuale dei prestiti non potra' eccedere i 3 milioni.

Testo in vigore dal 26 febbraio 1900 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1900-02-08;50~art1 · fonte del testo

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