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[1]I Comuni dovranno estinguere i debiti cosi' creati e pagarne l'interesse in rate annue eguali, calcolate in ragione del tempo concordato per l'ammortamento, osservate tutte le altre condizioni prescritto dalle vigenti leggi organiche della Cassa dei depositi e prestiti.

[2]Lo Stato corrispondera' alla Cassa la differenza fra l'interesse posto a carico dei Comuni e quello normale stabilito pei prestiti.

[3]L'onere del Governo per la concessione dei mutui ad interesse ridotto che si faranno in ciascun anno a' termini dell'articolo 1, non potra' eccedere lire 50 mila.

[4]La somma che risultera' a debito dello Stato sara' iscritta nel bilancio del Ministero dell'Interno.

Testo in vigore dal 26 febbraio 1900 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1900-02-08;50~art2 · fonte del testo

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