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[1]I Comuni del Regno che abbiano una popolazione non maggiore di 20 mila abitanti, secondo il censimento del 1881, od i loro Consorzi, potranno ottenere un concorso da parte dello Stato, per l'esecuzione di opere riguardanti la provvista di acque potabili. Tale concessione sara' fatta, ancorche' i Comuni od i loro Consorzi siensi procurati i capitali occorrenti per tali opere, indipendentemente dalla Cassa depositi e prestiti; con obbligo, per altro, di estinguere i debiti cosi' contratti e di pagarne gl'interessi in rate eguali, calcolate in ragione del tempo accordato per l'ammortamento.
[2]Il concorso dello Stato, da concedersi per decreto Reale, promosso dai Ministri dell'Interno e del Tesoro, verra' stabilito in una quota d'interesso annuo, in misura non superiore all'uno e mezzo per cento, sulle somme che, entro i limiti del progetto presentato al Governo per ottenere il concorso, risulteranno effettivamente impiegate nella esecuzione delle opere strettamente necessarie. Il concorso potra' concedersi per un periodo di tempo non maggioro di 35 anni.
[3]Le opere di cui sopra verranno collaudate secondo le norme stabilite dalla legge 25 marzo 1865, n.2248, sulle opere pubbliche, ed il pagamento della prima quota d'interesse annuo sara' fatto dallo Stato un anno dopo la data del collaudo.
Testo in vigore dal 26 febbraio 1900 al 16 dicembre 2009
