Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 febbraio 1900 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]L'onere dello Stato per i concorsi che si concederanno in ciascun esercizio, a' termini dell'articolo 3 della presente legge, non potra' eccedere la somma di L. 50 mila.
[2]I relativi stanziamenti saranno iscritti nel bilancio del Ministero dell'Interno.
Testo in vigore dal 26 febbraio 1900 al 16 dicembre 2009
