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Gli effetti della presente legge, al momento della sua attuazione, si intenderanno estesi anche a quei Comuni che avessero presso la Cassa depositi e prestiti procedimenti non ancora definiti in ordine alla concessione dei mutui di cui agli articoli 1 e 3.
Testo in vigore dal 26 febbraio 1900 al 16 dicembre 2009
