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[1]Il Governo del Re e' autorizzato ad accertare ed a riscuotere, secondo le leggi in vigore, le imposte e le tasse di ogni specie, a provvedere allo smaltimento dei generi di privativa secondo le tariffe vigenti, e a far entrare nelle casse dello Stato le somme e i proventi che gli sono dovuti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1909 al 30 giugno 1910, giusta lo stato di previsione per l'entrata annesso alla presente legge.

[2]E' altresi' autorizzato a rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette pel suddetto esercizio.

Testo in vigore dal 17 marzo 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1910-03-17;96~art1 · fonte del testo