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[1]E' mantenuto, fino a tutto giugno 1910, l'aumento di imposta sui fondi urbani, di cui all'art. 1° della legge 26 luglio 1863, n. 4513.

[2]L'aumento dell'imposta sui fondi rustici, di cui nella detta legge 26 luglio 1868, n. 4513, e' mantenuto, pel periodo suddetto, limitatamente ad un solo decimo dell'imposta principale, ai termini dell'art. 49 della legge 1° marzo 1886, n. 3682, art. 1°, della legge 10 luglio 1887, n. 4665, ed art. l°, ultimo capoverso, della legge 21 gennaio 1897, n. 23.

[3]L'aumento della imposta di ricchezza mobile, determinato dall'art. 3 della legge 11 agosto 1870, n. 5784, e' mantenuto, per il periodo suddetto, soltanto per i redditi delle colonie agrarie, di cui al secondo capoverso dell'art. 9 dell'allegato N alla legge suddetta.

Testo in vigore dal 17 marzo 1910 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1910-03-17;96~art2 · fonte del testo