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[1]Nel corso dell'esercizio 1909-910, il Governo e' autorizzato ad assumere in ruolo, in relazione alle esigenze dei servizi, fino ad 800 nuovi Ufficiali postali telegrafici a L. 1200 del quadro I della tabella B annessa alla legge 19 luglio 1907, n. 515, giusta la facolta' consentita dall'art. 19 della legge medesima.
[2]La spesa per corrispondere al detto personale le indennita' dovutegli durante il periodo di alunnato fara' carico al capitolo 18: «Indennita'. diverse con carattere permanente».
Testo in vigore dal 17 marzo 1910 al 16 dicembre 2009
