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[1]Durante l'esercizio 1909-910 il Governo e' autorizzato a provvedere alla nomina di n. 30 meccanici a L. 2000 del quadro VI della tabella B, annessa alla legge 19 luglio 1907, n. 515, giusta la facolta' consentita dall'art. 13 della legge medesima.

[2]La spesa relativa fara' carico al capitolo 1: «Personale di carriera dell'Amministrazione centrale e provinciale (Spese fisse)».

[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[4]Data a Roma, acidi 16 marzo 1910.

[5]VITTORIO EMANUELE.

[6]Salandra.

[7]Visto, Il guardasigilli: Scialoja.

Testo in vigore dal 17 marzo 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1910-03-16;95~art3 · fonte del testo