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Agli effetti della presente legge sara' mantenuto in vigore l'art. 4 della legge 19 luglio 1894, n. 338, in quanto riguarda lo stanziamento nel bilancio dei lavori pubblici dell'annua somma di L. 1,500,000 da erogarsi nel pagamento dei sussidi spettanti ai Comuni.
Testo in vigore dal 23 luglio 1903 al 3 ottobre 1915
