Provvedimento abrogato dal d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385.
Abrogato dal 1 gennaio 1994
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385.
Abrogato dal 1 gennaio 1994
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1953
Confronto con la versione in vigore dal 5 maggio 1953 al 1 gennaio 1994. 116 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: La partecipazione della Cassa per il Mezzogiorno ai fondi di dotazione di che alla lettera a) dell'articolo precedente ed ai loro aumenti, e' fissata per ciascun istituto nella misura del 40 per cento. Le somme che la Cassa per il Mezzogiorno destinera' alle finalita' di cui alle lettere a) e b) dell'articolo precedente dovranno essere sempre ragguagliate alle seguenti proporzioni, ai sensi della legge 9 maggio 1950, n. 261: Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, 61 per cento; Istituto regionale per i finanziamenti alle medie e piccole industrie in Sicilia, 29 per cento; Credito industriale sardo, 10 per cento; in esse comprese sia la partecipazione ai fondi di dotazione sia la costituzione dei fondi speciali.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1953-04-11;298~art20 · fonte del testo