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All'infuori dei membri dei Consigli di amministrazione e dei direttori generali degli enti partecipanti non possono far parte dei Consigli di amministrazione degli Istituti di cui al presente capo altre persone di pendenti dagli enti medesimi. Ai dipendenti dello Stato, della Regione siciliana e della Regione autonoma della Sardegna, possono essere affidate le funzioni di sindaco.4
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 10 dicembre 1969, n. 970
4La L. 10 dicembre 1969, n. 970 ha disposto (con l'art. 4 comma 1) che "Il consiglio di amministrazione, rispettivamente, dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (ISVEIMER), dell'Istituto regionale per il finanziamento alle medie e piccole industrie in Sicilia (IRFIS) e del Credito industriale sardo (CIS), di cui all'articolo 24 della legge 11 aprile 1953, n. 298, e' integrato con un funzionario del Ministero del tesoro, nominato con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio."
Testo in vigore dal 15 gennaio 1970 al 1 gennaio 1994
