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Gli Istituti di cui al presente capo sono sottoposti alle disposizioni del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive disposizioni integrative e modificative, nonche' del decreto legislativo 23 agosto 1946, n. 370, anche per quanto concerne l'esercizio delle finzioni di vigilanza.
Testo in vigore dal 5 maggio 1953 al 1 gennaio 1994
