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La fusione ha effetto dalla data in cui verranno costituiti gli organi amministrativi e sindacali del nuovo ente, secondo lo statuto da approvarsi con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio e d'intesa con il Presidente della Regione autonoma della Sardegna.

Testo in vigore dal 5 maggio 1953 al 1 gennaio 1994

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1953-04-11;298~art32 · fonte del testo