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A partire dal 1 gennaio 1956, con provvedimento del Ministro per il tesoro, sentiti il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, e il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, saranno annualmente versati nei fondi speciali istituiti presso l'I.S.V.E.I.M.E.R. e l'I.R.F.I.S., le somme che si renderanno disponibili dai fondi di garanzia rispettivamente costituiti presso le Sezioni di credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, a termini dell'art. 9 del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419. A partire dalla stessa data, la parte che si rendera' disponibile del fondo di garanzia costituito presso la Sezione per il credito alle medie e piccole industrie della Banca Nazionale del Lavoro, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419, sara' annualmente versata all'Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie (Mediocredito) di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949, per essere utilizzata in operazioni di impiego in aggiunta al fondo di dotazione dell'Istituto medesimo.1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 16 aprile 1954, n. 135

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La L. 16 aprile 1954, n. 135 ha disposto (con l'art. 3) che "Il termine del 1 gennaio 1956 stabilito dall'art. 37 della legge 11 aprile 1953, n. 298, e' prorogato al 1 gennaio 1958."

Testo in vigore dal 20 maggio 1954 al 1 gennaio 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 20 maggio 1954

Confronto con la versione in vigore dal 5 maggio 1953 al 20 maggio 1954.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 16 aprile 1954, n. 135

    La L. 16 aprile 1954, n. 135 ha disposto (con l'art. 3) che "Il termine del 1 gennaio 1956 stabilito dall'art. 37 della legge 11 aprile 1953, n. 298, e' prorogato al 1 gennaio 1958."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1953-04-11;298~art37 · fonte del testo