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((L'Istituto regionale per il finanziamento alle medie e piccole industrie in Sicilia, costituito ai sensi della legge 22 giugno 1950, n. 445, e in dipendenza del decreto dell'assessore per l'industria e per il commercio della regione siciliana in data 31 ottobre 1952, n. 86505/1, esercita il credito a medio termine a favore delle imprese appartenenti a tutti i settori dell'industria, ivi comprese la produzione e la distribuzione di energia; del commercio, dei trasporti e comunicazioni e dei servizi al fine di favorire lo sviluppo economico del territorio della Sicilia. Non si applica il limite di cui all'articolo 19, quarto comma, della legge 2 maggio 1976, n. 183. L'Istituto ha sede in Palermo, durata illimitata e puo' istituire uffici, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza)).

Testo in vigore dal 19 febbraio 1981 al 1 gennaio 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 19 febbraio 1981

Confronto con la versione in vigore dal 5 maggio 1953 al 19 febbraio 1981. 23 parole tolte, 64 parole aggiunte.

L'Istituto regionale per il finanziamento alle medie e piccole industrie in Sicilia, costituito ai sensi della legge 22 giugno 1950, n. 445, e in dipendenzatolto: , del decreto dell'Assessore aggiunto: del decreto dell'assessore per l'industria e per il commercio della tolto: Regione aggiunto: regione siciliana in data 31 ottobre 1952, tolto: numero aggiunto: n. 86505/1, esercita il credito a medio termine a favore delle tolto: medie e piccole imprese industriali aggiunto: imprese appartenenti a tutti i settori dell'industria, ivi comprese la produzione e la distribuzione di energia; del commercio, dei trasporti e comunicazioni e dei servizi al fine di tolto: mettere in valore risorse economiche e possibilita' di lavoro nel aggiunto: favorire lo sviluppo economico del territorio della Sicilia. aggiunto: Non si applica il limite di cui all'articolo 19, quarto comma, della legge 2 maggio 1976, n. 183. L'Istituto ha sede in Palermo tolto: e durata illimitataaggiunto: , durata illimitata e puo' istituire uffici, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1953-04-11;298~art6 · fonte del testo