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((E' costituito il Credito industriale sardo, ente di diritto pubblico con personalita' giuridica propria, avente lo scopo di esercitare il credito a medio termine a favore delle imprese appartenenti a tutti i settori dell'industria, ivi comprese la produzione e la distribuzione di energia; del commercio, dei trasporti e comunicazioni e dei servizi al fine di favorire lo sviluppo economico del territorio della Sardegna. L'Istituto e' anche autorizzato a compiere operazioni con la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949, capo VI, e successive modificazioni. Non si applica il limite di cui all'articolo 19, quarto comma, della legge 2 maggio 1976, n. 183. L'Istituto ha sede in Cagliari e durata illimitata, e puo' istituire uffici, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza)).

Testo in vigore dal 19 febbraio 1981 al 1 gennaio 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 19 febbraio 1981

Confronto con la versione in vigore dal 5 maggio 1953 al 19 febbraio 1981. 18 parole tolte, 90 parole aggiunte.

E' costituito il Credito industriale sardo, ente di diritto pubblico con personalita' giuridica propria, avente lo scopo di esercitare il credito a medio termine a favore delle tolto: medie e piccole imprese industriali aggiunto: imprese appartenenti a tutti i settori dell'industria, ivi comprese la produzione e la distribuzione di energia; del commercio, dei trasporti e comunicazioni e dei servizi al fine di tolto: mettere in valore risorse economiche e possibilita' di lavoro nel territorio della Sardegna aggiunto: favorire lo sviluppo economico del territorio della Sardegna. L'Istituto e' anche autorizzato a compiere operazioni con la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949, capo VI, e successive modificazioni. Non si applica il limite di cui all'articolo 19, quarto comma, della legge 2 maggio 1976, n. 183. L'Istituto ha sede in Cagliari e durata illimitataaggiunto: , e puo' istituire uffici, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1953-04-11;298~art8 · fonte del testo