Nei territori dei comuni di Adria, Ariano nel Polesine, Arqua' Polesine, Badia Polesine, Bagnolo di Po, Bergantino, Bosaro, Calto, Canaro, Canda, Castelguglielmo, Castelmassa, Castelnuovo Bariano, Ceneselli, Ceregnano, Contarina, Corbola, Costa di Rovigo, Crespino, Donada, Ficarolo, Fiesso Umbertiano, Frassinelle Polesine, Fratta Polesine, Gaiba, Gavello, Giacciano con Baruchella, Guarda Veneta, Lendinara, Loreo, Lusia, Melara, Occhiobello, Papozze, Pettorazza Grimani, Pincara, Polesella, Pontecchio Polesine, Porto Tolle, Rosolina, Rovigo, Salara, San Bellino, San Martino di Venezze, Stienta, Taglio di Po, Trecenta, Villadose, Villamarzana, Villanova del Ghebbo, Villanova Marchesana, della provincia di Rovigo; dei comuni di Cavarzere e Cona in provincia di Venezia e del comune di Mesola in provincia di Ferrara, le nuove imprese artigiane e le nuove piccole industrie, che inizieranno la loro attivita' dopo l'entrata in vigore della presente legge, sono esenti per dieci anni dalla data di inizio della loro attivita' da ogni tributo diretto sul reddito, previo accertamento effettuato dalle Camere di commercio, industria ed agricoltura competenti per territorio. Agli effetti del precedente comma si intendono piccole industrie quelle che impiegano non oltre cento operai.

Testo vigente dal 16 gennaio 1962

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urn:nir:stato:legge:1961-12-20;1427~art1 · fonte su Normattiva