Nei territori indicati nell'articolo 1 ai finanziamenti contemplati dalla legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni ed integrazioni, si applica l'interesse nella misura del 4 per cento, ferme restando le altre condizioni previste dalla stessa legge. Per i macchinari occorrenti al primo impianto, ampliamento, ammodernamento e trasformazione degli impianti industriali, nei limiti di importo previsti dall'articolo 1 della legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni ed integrazioni, qualora siano suscettibili di stabile installazione, anche se acquistati in Italia, e' ridotta alla meta' l'imposta generale sull'entrata.

Testo vigente dal 16 gennaio 1962

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1961-12-20;1427~art2 · fonte su Normattiva