I sottufficiali e i militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, riammessi in carriera continuativa prima della entrata in vigore della presente legge, possono contrarre matrimonio senza limitazione di numero, purche' abbiano compiuto il 30° anno di eta' e contino otto anni di servizio.

Testo vigente dal 16 aprile 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-03-29;136~art2 · fonte del testo