I brigadieri, i vicebrigadieri ed i militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e dei corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia possono contrarre matrimonio al compimento del primo anno della prima rafferma triennale. La disposizione del precedente comma non si applica a coloro che hanno compiuto il ventiseiesimo anno di eta'. I brigadieri che pervengono a tale grado prima del verificarsi della condizione di cui al comma precedente possono contrarre matrimonio dopo aver compiuto quattro anni di servizio. L'articolo 9 della legge 7 dicembre 1959, n. 1083, e' abrogato. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte costituzionale

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La Corte costituzionale con sentenza 26 febbraio - 5 marzo 1987, n. 73 (in G.U. la s.s. 11/03/1987, n. 11) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 19 maggio 1976, n. 322 (Modifica delle norme sul matrimonio di alcune categorie di appartenenti ai corpi di polizia) nella parte in cui non prevede che i brigadieri, i vicebrigadieri ed i militari di truppa dell'Arma dei Carabinieri possano contrarre matrimonio al compimento, del quarto anno di servizio nella detta Arma comunque espletato."

Testo vigente dal 12 marzo 1987

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 73/1987

    Ha colpito questo articolo
    5 marzo 1987

    Con riguardo al divieto, posto agli appartenenti all'Arma dei Carabinieri, di contrarre matrimonio nei primi quattro anni di servizio, la non computabilita` nel quadriennio dell'eventuale periodo di "rafferma in esperimento" - cui il militare puo` essere ammesso dopo il triennio di ferma iniziale - e` irrazionale e discriminataria, in quanto la posizione di "esperimento" e` fonte di identici doveri di servizio. Pertanto, e` costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 3 Cost., l'art. 1, L. 19 maggio 1976 n. 322, nella parte in cui non prevede che i brigadieri, i vicebrigadieri ed i militari di truppa dell'Arma dei Carabinieri, possano contrarre matrimonio al compimento del quarto anno di servizio nella detta Arma comunque espletato. - v. S.n. 216/1985.

    Art. 1 Modifica delle norme sul matrimonio di alcune categorie di appartenenti ai corpi di polizia

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1976-05-19;322~art1 · fonte su Normattiva