La indennita' di residenza alle farmacie rurali, di cui alla legge 22 novembre 1954, n. 1107, e' pagata entro il 31 agosto di ogni anno. E' applicabile il disposto degli articoli 79 e 80 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.
Testo vigente dal 14 marzo 1955
