Per il 1952 il contributo annuo da corrispondersi da tutte le farmacie, escluse quelle rurali - ai sensi del penultimo comma dell'art. 115 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 - e' fissato nella stessa misura stabilita per il 1950 dal primo comma dell'art. 2 della legge 20 febbraio 1950, n. 54.

Testo vigente dal 23 ottobre 1952

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1952-10-16;1315~artunico · fonte del testo