I termini previsti nell'art. 63 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, per la rettifica da parte della Finanza delle dichiarazioni presentate dai contribuenti ai fini dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, e per l'accertamento d'ufficio nei confronti di quei contribuenti che hanno omesso di presentare la dichiarazione, sono prorogati, rispettivamente, al 31 dicembre 1951 e al 31 dicembre 1952.

Testo vigente dal 27 dicembre 1948

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urn:nir:stato:legge:1948-12-23;1451~art4 · fonte del testo