E' prorogato al 30 giugno 1950 il termine stabilito nell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 199, per l'accertamento d'ufficio dell'imposta straordinaria sui profitti di guerra e per la rettifica, ai fini dell'imposta medesima, dei profitti dichiarati. La notifica dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette a titolo di avocazione di profitti eccezionali di contingenza, nonche' a titolo di avocazione di profitti di regime, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 134, si considera efficace ai fini dell'imposta straordinaria sui profitti di guerra e della relativa avocazione, nei casi in cui i profitti accertati secondo uno dei titoli sopra Indicati siano riconosciuti come aventi natura di profitti di guerra.

Testo vigente dal 27 dicembre 1948

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urn:nir:stato:legge:1948-12-23;1451~art3 · fonte del testo