I contribuenti ammessi al regime forfetario di determinazione dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio 1985, n. 17, possono presentare la dichiarazione relativa all'imposta stessa per l'anno 1984 fino al 31 marzo 1985. Nella stessa dichiarazione i contribuenti che si avvalgono del suddetto regime devono tener conto dell'imposta afferente gli acquisti di beni e servizi indetraibile, ai sensi del comma 7 dell'articolo 2 dello stesso decreto, se computata in detrazione nella liquidazione relativa al mese di dicembre 1984. Fino al 31 marzo 1985, per i contribuenti di cui al precedente comma 1 e' prorogato il termine per la liquidazione e il versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per il mese di gennaio 1985. Nel decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, come convertito in legge dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, all'articolo 2, comma 16, ultimo periodo, alle parole: "31 marzo", sono sostituite le seguenti: "15 aprile". Si considerano a tutti gli effetti presentate il 20 febbraio 1985 le dichiarazioni relative all'imposta sul valore aggiunto per l'anno 1984, presentate anteriormente a tale data. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Testo vigente dal 4 marzo 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-03-01;48~artunico · fonte su Normattiva