Articolo abrogato.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Articolo abrogato.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
2 versioni dal 1953
Confronto con la versione in vigore dal 18 aprile 1953 al 22 dicembre 2008. 115 parole tolte.
tolto: Gli aventi titolo per conseguire i benefici di cui ai decreti legislativi 27 giugno 1946, n. 35 e 29 maggio 1947, n. 649, ratificati con la legge 10 agosto 1950, n. 784, debbono presentare all'Ufficio del genio civile competente entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, a pena di decadenza, una relazione illustrativa dei lavori da eseguire, con l'indicazione della spesa prevista, tanto se intendano che all'esecuzione dei lavori stessi provveda direttamente l'Amministrazione dei lavori pubblici quanto se intendano invece eseguirli in concessione. Analoga denunzia debbono effettuare entro lo stesso termine gli enti pubblici locali, pena la decadenza dal beneficio della ricostruzione ai sensi dell'art. 27 della legge 26 ottobre 1940, n. 1543.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1953-03-21;230~artunico · fonte del testo