[1]Nomina da parte del giudice nazionale (articolo 11 decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 49)
[2]1. Se la Commissione consultiva non e' istituita entro il termine di cui all'articolo 126, comma 1, il soggetto interessato puo' ricorrere al presidente della corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio per chiedere l'istituzione di detta Commissione. 2. Se l'Agenzia delle entrate non ha nominato almeno una personalita' indipendente e un sostituto, il soggetto interessato puo' presentare ricorso al presidente della corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio per la nomina della personalita' indipendente e del sostituto dall'elenco di cui all'articolo 128. 3. Se l'Agenzia delle entrate e le Autorita' competenti di tutti gli altri Stati membri interessati hanno omesso di farlo, il soggetto interessato puo' presentare ricorso al presidente della corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio e ai tribunali competenti o agli organi di nomina nazionale degli altri Stati membri per la nomina delle due personalita' indipendenti dall'elenco di cui all'articolo 128. Tali personalita' indipendenti nominano il presidente mediante sorteggio dall'elenco di personalita' indipendenti ai sensi dell'articolo 126, comma 4. 4. I soggetti interessati presentano la propria richiesta di nomina delle personalita' indipendenti e dei loro sostituti a ciascuno dei rispettivi Stati di residenza, se e' coinvolto nella procedura piu' di un soggetto interessato, o agli Stati membri le cui Autorita' competenti hanno omesso di nominare almeno una personalita' indipendente e un sostituto, se e' coinvolto un solo soggetto interessato. 5. Il ricorso al presidente della corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio di cui ai commi da 1 a 4 puo' essere presentato solo dopo che sia decorso il periodo di centoventi giorni indicato dall'articolo 126, comma 1, ed entro trenta giorni dal decorso di tale periodo. 6. Il presidente della corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio decide con provvedimento reclamabile ai sensi dell'articolo 76 del testo unico della giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175. La corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio notifica il provvedimento del presidente al richiedente e lo comunica all'Agenzia delle entrate che ne da' tempestiva notizia all'Autorita' competente degli altri Stati membri interessati. 7. Per quanto non previsto dai commi da 1 a 6, si applicano, in quanto compatibili, le norme relative alla procedura di nomina degli arbitri contenute nelle norme di cui al titolo VIII del Libro IV del codice di procedura civile.
Testo vigente dal 6 agosto 2026
