[1]Elenco delle personalita' indipendenti (articolo 12 decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 49)

[2]1. L'elenco delle personalita' indipendenti si compone di tutte le personalita' indipendenti nominate dagli Stati membri. 2. Ai fini della composizione dell'elenco di cui al comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze nomina almeno tre persone che siano competenti e indipendenti e in grado di operare con imparzialita' e integrita', tenendo conto dei titoli accademici e professionali di tali persone, delle loro competenze, della loro esperienza e della sussistenza di eventuali conflitti di interesse. 3. Fermi i requisiti di cui al comma 2, possono essere nominati come personalita' indipendenti anche magistrati ordinari in servizio, purche' abbiano svolto per almeno cinque anni o svolgano da almeno cinque anni funzioni giudicanti di legittimita', che abbiano comprovata esperienza nel settore tributario. I magistrati ordinari sono indicati al Ministro dell'economia e delle finanze dal Consiglio superiore della magistratura. 4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure e le modalita' relative alla composizione dell'elenco delle personalita' indipendenti di nomina nazionale, nonche' alla rimozione delle stesse dal suddetto elenco.

Testo vigente dal 6 agosto 2026

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-08-05;141~art128 · fonte su Normattiva