[1]Disposizioni varie (articolo 21 decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 49)
[2]1. Alle informazioni richieste ai sensi degli articoli 121, comma 1, e 123, comma 3, si applicano le disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali, dei segreti commerciali, aziendali, industriali, professionali o delle procedure commerciali. 2. La trattazione della questione controversa nell'ambito della procedura amichevole o della procedura di risoluzione delle controversie non impedisce l'instaurazione o la continuazione, nell'ordinamento interno, di procedimenti che possono dar luogo all'irrogazione di sanzioni, relativi alla medesima questione controversa. 3. Nel caso in cui nell'ordinamento interno siano stati avviati procedimenti per una delle condotte di cui agli articoli da 74 a 85 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, in relazione al reddito o al patrimonio oggetto di rettifica e detti procedimenti si svolgano simultaneamente ad una delle procedure di cui alla presente sezione, l'Agenzia delle entrate puo' sospendere le suddette procedure a decorrere dalla data di accettazione dell'istanza di apertura di procedura amichevole fino alla data dell'esito finale dei procedimenti. 4. Qualora per qualsiasi motivo una questione controversa non sussista piu', le procedure di cui alla presente sezione si concludono con effetto immediato. L'Agenzia delle entrate ne da' tempestiva comunicazione ai soggetti interessati, indicando i motivi che hanno determinato la chiusura delle procedure.
Testo vigente dal 6 agosto 2026
