[1]Inventario e bilancio (articolo 15 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)
[2]1. Le societa', gli enti e gli imprenditori commerciali di cui all'articolo 19, comma 1, devono in ogni caso redigere l'inventario e il bilancio, a norma dell'articolo 2217 del codice civile, entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette. 2. L'inventario, oltre agli elementi prescritti dal codice civile o da leggi speciali, deve indicare la consistenza dei beni raggruppati in categorie omogenee per natura e valore e il valore attribuito a ciascun gruppo. Ove dall'inventario non si rilevino gli elementi che costituiscono ciascun gruppo e la loro ubicazione, devono essere tenute a disposizione dell'ufficio dell'Agenzia delle entrate le distinte che sono servite per la compilazione dell'inventario. 3. Nell'inventario degli imprenditori individuali devono essere distintamente indicate e valutate le attivita' e le passivita' relative all'impresa. 4. Il bilancio, salve le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali, puo' essere redatto con qualsiasi metodo e secondo qualsiasi schema, purche' conforme ai principi della tecnica contabile, salvo quanto stabilito nell'articolo 54, comma 2.
Testo vigente dal 6 agosto 2026
