[1]Sequestrabilita' dei libri contabili (articolo 25 legge 7 gennaio 1929, n. 4)

[2]1. Non si puo' procedere, tranne che nei casi indicati dalle singole leggi finanziarie, al sequestro dei libri prescritti dal codice civile e di quegli altri che, secondo gli usi commerciali, servono all'esercizio del commercio o dell'industria. La disposizione di cui al primo periodo non si applica alle violazioni delle leggi finanziarie che costituiscono delitto. L'Autorita' procedente puo' in ogni caso fare eseguire copia dei libri a spese del contribuente, ovvero apporre nelle parti che interessano l'accertamento della violazione, la propria firma o sigla, munita della data e del bollo di ufficio; puo' altresi' adottare le cautele atte ad impedire che i libri stessi siano alterati o sottratti.

Testo vigente dal 6 agosto 2026

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-08-05;141~art152 · fonte su Normattiva