Art. 34
[1]Violazioni degli obblighi relativi alla contabilita'
[2](articolo 9 del decreto legislativo n. 471 del 1997 ((; articolo 1, comma 145, terzo periodo, legge 28 dicembre 2015, n. 208)))
[3]1. Chi non tiene o non conserva secondo le prescrizioni le scritture contabili, i documenti e i registri previsti dalle leggi in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto ovvero i libri, i documenti e i registri, la tenuta e la conservazione dei quali e' imposta da altre disposizioni della legge tributaria, e' punito con la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 8.000. 1-bis. ((La sanzione di cui al comma 1 si applica anche in caso di omessa annotazione, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, del valore delle rimanenze di cui all'articolo 34 del citato testo unico nel registro indicato dall'articolo 23 del medesimo testo unico.)) 1-ter. ((La sanzione di cui al comma 1 si applica anche in caso di omessa redazione del prospetto, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, nel termine stabilito nell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2003 n. 126.)) 2. La sanzione prevista nel comma 1 si applica a chi, nel corso degli accessi eseguiti ai fini dell'accertamento in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto, rifiuta di esibire o dichiara di non possedere o comunque sottrae all'ispezione e alla verifica i documenti, i registri e le scritture indicati nel medesimo comma ovvero altri registri, documenti e scritture, ancorche' non obbligatori, dei quali risulti con certezza l'esistenza. 3. La sanzione puo' essere ridotta fino alla meta' del minimo qualora le irregolarita' rilevate nei libri e nei registri o i documenti mancanti siano di scarsa rilevanza, sempreche' non ne sia derivato ostacolo all'accertamento delle imposte dovute. Essa e' irrogata in misura doppia se vengono accertate evasioni dei tributi diretti e dell'imposta sul valore aggiunto complessivamente superiori, nell'esercizio, a euro 50.000. 4. Quando, in esito ad accertamento, gli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette risultano non rispettati in dipendenza del superamento, fino al 50 per cento, dei limiti previsti per l'applicazione del regime semplificato per i contribuenti minori di cui ((all' del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10)) e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, del regime speciale per l'agricoltura di cui all'((articolo 133 del medesimo testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto)), si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.500. 5. Se la dichiarazione delle societa' e degli enti soggetti all'imposta sul reddito delle societa' sottoposti al controllo contabile ai sensi del codice civile o di leggi speciali non e' sottoscritta dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione ai sensi dell' del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si applica la sanzione amministrativa fino al 30 per cento del compenso contrattuale relativo all'attivita' di redazione della relazione di revisione e, comunque, non superiore all'imposta effettivamente accertata a carico del contribuente, con un minimo di euro 250. 5-bis. ((In caso di omessa presentazione della rendicontazione di cui all'articolo 200, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento o di invio di dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione amministrativa da euro 10.000 a euro 50.000.))
Testo vigente dal 7 agosto 2026, tuttora in vigore · versione 5 su Normattiva