[1]Verifiche congiunte (articolo 31-bis.4 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)

[2]1. Quando la situazione di uno o piu' soggetti d'imposta presenta un interesse comune o complementare con altri Stati membri dell'Unione europea, l'amministrazione finanziaria puo' chiedere all'Autorita' competente di un altro Stato membro o di piu' Stati membri di effettuare una verifica congiunta nei confronti di tali soggetti. 2. Quando l'Autorita' competente di un altro Stato membro o le Autorita' competenti di piu' Stati membri propongono di partecipare a una verifica congiunta, l'amministrazione finanziaria comunica alle suddette Autorita' il rifiuto o l'adesione alla proposta entro sessanta giorni dal ricevimento della stessa, specificando, in caso di rifiuto, i motivi che si oppongono all'effettuazione della verifica congiunta. 3. L'amministrazione finanziaria svolge le verifiche congiunte in modo concordato e coordinato con le Autorita' competenti degli altri Stati membri richiedenti o interpellati, anche per quanto riguarda il regime linguistico, sulla base della legislazione e delle norme procedurali vigenti nello Stato membro nel quale si svolgono le attivita' di verifica congiunta. I funzionari degli Stati membri che partecipano alla verifica congiunta non possono esercitare poteri di controllo piu' ampi rispetto a quelli loro conferiti dalla legislazione dello Stato membro di appartenenza. 4. Quando la verifica congiunta si svolge nel territorio dello Stato, l'amministrazione finanziaria nomina un rappresentante incaricato di dirigere e coordinare le attivita' di verifica congiunta e adotta le misure necessarie per:

  • a)consentire ai funzionari degli altri Stati membri che partecipano alle attivita' di verifica congiunta di chiedere dati e informazioni ai soggetti interessati ed esaminare i documenti insieme ai funzionari nazionali, secondo le modalita' procedurali stabilite dalla normativa vigente;
  • b)garantire che gli elementi di prova raccolti durante le attivita' di verifica congiunta possano essere valutati, anche in ordine alla loro ammissibilita', alle stesse condizioni giuridiche ordinariamente applicabili agli elementi di prova raccolti durante le ordinarie attivita' di verifica;
  • c)garantire che al soggetto o ai soggetti sottoposti alla verifica congiunta, o da essa interessati, siano riconosciuti diritti e obblighi analoghi a quelli riconosciuti ai soggetti destinatari delle ordinarie attivita' di verifica. 5. L'amministrazione finanziaria nel corso della verifica congiunta individua i fatti e le circostanze pertinenti alla verifica di comune accordo con le Autorita' competenti degli altri Stati membri partecipanti, con le quali si adopera al fine di raggiungere un accordo sulla posizione fiscale del soggetto o dei soggetti sottoposti a verifica. Al termine delle operazioni e' redatta una relazione finale nella quale confluiscono i risultati della verifica congiunta e le questioni sulle quali le Autorita' competenti concordano. L'esito della verifica e' notificato mediante processo verbale ai soggetti interessati entro sessanta giorni dall'emissione della relazione congiuntamente a una copia della relazione medesima. 6. Ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, l'amministrazione finanziaria puo' concludere specifiche intese con le amministrazioni finanziarie delle giurisdizioni terze con le quali sia in vigore un trattato bilaterale o multilaterale che lo consenta, volti a disciplinare l'attivazione di verifiche congiunte quando la situazione di uno o piu' soggetti d'imposta presenta un interesse comune o complementare. Si applicano, in quanto compatibili, i commi 3, 4 e 5

Testo vigente dal 6 agosto 2026

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-08-05;141~art177 · fonte su Normattiva