[1]Obblighi dei servizi di collegamento (articolo 11, comma 2, decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29)

[2]1. I servizi di collegamento non hanno l'obbligo di effettuare indagini o di comunicare informazioni, qualora condurre tali indagini o raccogliere le informazioni richieste per fini propri non sia consentito dall'ordinamento.

Testo vigente dal 6 agosto 2026

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-08-05;141~art191 · fonte su Normattiva