[1]Ulteriori disposizioni per garantire l'efficace attuazione delle procedure di adeguata verifica e degli obblighi di comunicazione e sanzioni (articolo 14, commi 1 e 2, decreto legislativo 10 dicembre 2025, n. 194)
[2]1. A seguito dell'invio di due solleciti successivi alla prima richiesta, sempre che siano decorsi sessanta giorni dall'invio di quest'ultima, il prestatore di servizi per le cripto-attivita' con obbligo di comunicazione impedisce, all'utente di cripto-attivita' che non ha fornito le informazioni di cui agli articoli da 232 a 235, di effettuare operazioni oggetto di comunicazione. 2. Il prestatore di servizi per le cripto-attivita' con obbligo di comunicazione conserva i dati relativi alle attivita' intraprese e alle informazioni utilizzate per adempiere agli obblighi di adeguata verifica a fini fiscali di cui agli articoli da 232 a 235, e agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 236 fino al 31 dicembre del decimo anno successivo a quello in cui le informazioni sono comunicate o avrebbero dovuto essere comunicate.
Testo vigente dal 6 agosto 2026
