[1]Codice fiscale statunitense (articolo 1, comma 722, legge 27 dicembre 2019, n. 160)

[2]1. A decorrere dal 1° gennaio 2020, in caso di mancata acquisizione del codice fiscale statunitense per i conti finanziari esistenti alla data del 30 giugno 2014 e di cui sono titolari i soggetti indicati nell'articolo 194, comma 6, le istituzioni finanziarie indicate nell'articolo 193:

  • a)ottengono e comunicano all'Agenzia delle entrate la data di nascita dei soggetti indicati nell'articolo 194, comma 6, titolari dei conti finanziari esistenti alla data del 30 giugno 2014 e per i quali non e' stato ottenuto il codice fiscale statunitense;
  • b)richiedono, almeno una volta all'anno, ai soggetti di cui alla lettera a) il codice fiscale statunitense mancante;
  • c)effettuano, prima della comunicazione all'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 193, un'apposita adeguata verifica ai fini fiscali, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 13 agosto 2015, sui soggetti di cui alla lettera a), allo scopo di verificare l'acquisizione del codice fiscale statunitense mancante.

Testo vigente dal 6 agosto 2026

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-08-05;141~art199 · fonte su Normattiva