[1]Ufficio competente (articolo 31, commi terzo e quarto, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)
[2]1. La competenza spetta all'ufficio dell'Agenzia delle entrate nella cui circoscrizione e' il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP alla data in cui questa e' stata o avrebbe dovuto essere presentata. 2. Nel caso di esercizio di attivita' d'impresa o di arti e professioni in forma associata, di cui all'articolo 5 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, ovvero in caso di azienda coniugale non gestita in forma societaria, e in caso di societa' che optano per la trasparenza fiscale di cui agli articoli 124 e 125 del medesimo testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, la competenza di cui al comma 1, spetta all'ufficio competente all'accertamento nei confronti della societa', dell'associazione o del titolare dell'azienda coniugale, con riguardo al relativo reddito di partecipazione attribuibile ai soci, agli associati o all'altro coniuge, che procede con accertamento parziale.
Testo vigente dal 6 agosto 2026
