[1]Ufficio competente (articolo 40 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)
[2]1. Competente a ricevere le dichiarazioni e i versamenti e a ogni altro effetto ai fini IVA e' l'ufficio dell'Agenzia delle entrate nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente ai sensi degli articoli 264 e 265. Per i soggetti non residenti nello Stato, che non vi hanno una stabile organizzazione ne' un rappresentante nominato ai sensi dell'articolo 64, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, e' competente la Direzione provinciale II di Roma. 2. Per i soggetti non residenti di cui all'articolo 70 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo n. 10 del 2026, l'ufficio competente ai sensi del presente articolo e' individuato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
Testo vigente dal 6 agosto 2026
