[1]Recupero altre agevolazioni (articolo 1, commi da 31 a 36, legge 30 dicembre 2021, n. 234)

[2]1. L'Agenzia delle entrate, con riferimento alle agevolazioni di cui agli articoli 121 e 122 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, introdotte a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID19, ferma restando l'applicabilita' delle specifiche disposizioni contenute nella normativa vigente, esercita i poteri previsti dalle disposizioni relative alle imposte sui redditi e all'imposta sul valore aggiunto dei titoli I, II e III, della presente parte II, in quanto compatibili. 2. Con riferimento alle funzioni di cui al comma 1, per il recupero degli importi dovuti non versati, compresi quelli relativi a cessioni di crediti d'imposta in mancanza dei requisiti, in base alle disposizioni e ai poteri di cui al medesimo comma 1 e in assenza di una specifica disciplina, l'Agenzia delle entrate procede con un atto di recupero emanato in base all'articolo 247. 3. Fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa vigente, l'atto di recupero di cui al comma 2 e' notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e' avvenuta la violazione. 4. Fatte salve ulteriori specifiche disposizioni, con il medesimo atto di recupero sono irrogate le sanzioni previste dalle singole norme vigenti per le violazioni commesse e sono applicati gli interessi. 5. Le attribuzioni di cui ai commi da 1 a 4 spettano all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente, individuato ai sensi degli articoli 264 e 265, al momento della commissione della violazione; in mancanza del domicilio fiscale, la competenza e' attribuita a un'articolazione della medesima Agenzia individuata con provvedimento del direttore. 6. Per le controversie relative all'atto di recupero di cui al comma 2, si applicano le disposizioni previste dal testo unico della giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175.

Testo vigente dal 6 agosto 2026

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-08-05;141~art249 · fonte su Normattiva