[1]Atti di recupero crediti non spettanti o inesistenti (articolo 38-bis, commi 1 e 1-bis, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)

[2]1. Per il recupero dei crediti non spettanti o inesistenti, l'Agenzia delle entrate applica, in deroga alle disposizioni vigenti, le seguenti:

  • a)fermi restando le attribuzioni e i poteri previsti dalle disposizioni relative alle imposte sui redditi e all'imposta sul valore aggiunto dei titoli I, II e III della presente parte II, in quanto compatibili, e senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti per i singoli tributi, per la riscossione dei crediti non spettanti o inesistenti utilizzati, in tutto o in parte, in compensazione ai sensi dell'articolo 3 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, l'ufficio puo' emanare apposito atto di recupero motivato da notificare al contribuente con le modalita' previste dagli articoli 266 e 268. La disposizione del primo periodo non si applica alle attivita' di recupero delle somme di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 20 marzo 2002, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2002, n. 96, e all'articolo 1, comma 2, del decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27;
  • b)si applicano le disposizioni di cui agli articoli 18, comma 3, e 20, comma 3, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173;
  • c)l'atto di cui alla lettera a), emesso a seguito del controllo degli importi a credito indicati nei modelli di pagamento unificato per la riscossione di crediti non spettanti e inesistenti, di cui all'articolo 38, comma 4, del predetto testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo n. 173 del 2024, utilizzati, in tutto o in parte, in compensazione ai sensi dell'articolo 3 del citato testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo n. 33 del 2025, deve essere notificato, a pena di decadenza, rispettivamente, entro il 31 dicembre del quinto anno e dell'ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo;
  • d)il pagamento delle somme dovute deve essere effettuato per intero entro il termine per presentare ricorso senza possibilita' di avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 3 del medesimo testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo n. 33 del 2025. In caso di mancato pagamento entro il suddetto termine, le somme dovute in base all'atto di recupero, anche se non definitivo, sono iscritte a ruolo ai sensi dell'articolo 95 del medesimo testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo n. 33 del 2025;
  • e)la competenza all'emanazione degli atti di cui alla lettera a), emessi prima del termine per la presentazione della dichiarazione, spetta all'ufficio nella cui circoscrizione e' il domicilio fiscale del soggetto per il precedente periodo di imposta;
  • f)per le controversie relative all'atto di recupero di cui alla lettera a) si applicano le disposizioni previste dal testo unico della giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175;
  • g)in assenza di specifiche disposizioni, le lettere a), b), d), e f) si applicano anche per il recupero di tasse, imposte e importi non versati, compresi quelli relativi a contributi e agevolazioni fiscali indebitamente percepiti o fruiti ovvero a cessioni di crediti di imposta in mancanza dei requisiti. Fatti salvi i piu' ampi termini previsti dalla normativa vigente, l'atto di recupero deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e' avvenuta la violazione. La competenza all'emanazione dell'atto di recupero spetta all'ufficio nella cui circoscrizione e' il domicilio fiscale del soggetto al momento della commissione della violazione. In mancanza del domicilio fiscale la competenza e' attribuita a un'articolazione dell'Agenzia delle entrate individuata con provvedimento del direttore. 2. Gli atti di recupero aventi a oggetto le somme relative a misure di natura fiscale che costituiscono aiuti di Stato e aiuti de minimis non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione ovvero subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, il cui importo non e' determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, di cui all'articolo 10 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, in deroga a quanto previsto al comma 1, devono essere notificati a pena di decadenza entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di percezione, fruizione o avvenuta violazione.

Testo vigente dal 6 agosto 2026

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-08-05;141~art247 · fonte su Normattiva