1. ((Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, la difformita' tra il corrispettivo pattuito e il valore di mercato del bene o del servizio scambiato puo' costituire un indice sintomatico dell'esistenza di un maggior componente positivo o della carenza di inerenza di un componente negativo soltanto in presenza di ulteriori elementi indiziari che, valutati anche unitamente a tale difformita', siano gravi, precisi e concordanti o, in ogni caso, qualora la difformita' in questione risulti manifesta e rilevante.))

Testo vigente dal 12 agosto 2026

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-08-05;141~art252bis · fonte su Normattiva