[1]Controllo delle dichiarazioni (articolo 37 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)

[2]1. Gli uffici dell'Agenzia delle entrate procedono, sulla base di criteri selettivi fissati annualmente dal Ministro dell'economia e delle finanze tenendo anche conto delle loro capacita' operative, al controllo delle dichiarazioni e alla individuazione dei soggetti che ne hanno omesso la presentazione sulla scorta dei dati e delle notizie acquisiti ai sensi delle disposizioni relative alle imposte sui redditi dei titoli I, II e III, della presente parte II e attraverso le dichiarazioni previste nell'articolo 57 del presente testo unico e nell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, di quelli raccolti e comunicati dall'anagrafe tributaria e delle informazioni di cui siano comunque in possesso. I criteri selettivi per l'attivita' di accertamento di cui al primo periodo sono rivolti prioritariamente nei confronti dei soggetti diversi dalle imprese manifatturiere che svolgono la loro attivita' in conto terzi per altre imprese in misura non inferiore al 90 per cento. 2. In base ai risultati dei controlli e delle ricerche effettuati gli uffici dell'Agenzia delle entrate provvedono, osservando le disposizioni degli articoli della presente sezione IV, della sezione V e del titolo III, capo III, della presente parte II, agli accertamenti in rettifica delle dichiarazioni presentate e agli accertamenti d'ufficio nei confronti dei soggetti che hanno omesso la dichiarazione. 3. In sede di rettifica o di accertamento d'ufficio sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne e' l'effettivo possessore per interposta persona. 4. Il contribuente puo' comunque richiedere un parere all'amministrazione in ordine all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 al caso concreto, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente. 5. Le persone interposte, che provino di aver pagato imposte in relazione a redditi successivamente imputati, a norma del comma 3, ad altro contribuente, possono chiederne il rimborso. L'amministrazione procede al rimborso dopo che l'accertamento, nei confronti del soggetto interponente, e' divenuto definitivo e in misura non superiore all'imposta effettivamente percepita a seguito di tale accertamento.

Testo vigente dal 6 agosto 2026

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-08-05;141~art252 · fonte su Normattiva