Notifica mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento (articolo 3, commi da 4 a 6, decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito con modificazioni dalla legge 12 novembre 1990, n. 331) 1. Gli avvisi di accertamento parziale di cui all'articolo 259 possono essere notificati dal competente ufficio dell'Agenzia delle entrate mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; la notifica si da' per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario ovvero da persona di famiglia o addetto alla casa. 2. La disposizione recata dal comma 1 si applica anche per le notifiche delle richieste di dati e notizie che gli uffici dell'Agenzia delle entrate inviano in conformita' alle singole leggi di imposta, nonche' per gli atti di accertamento e di irrogazione di sanzioni in materia di tasse automobilistiche e sulle concessioni governative. 3. Gli accertamenti effettuati ai sensi dell'articolo 259, sono annullati dall'ufficio che li ha emessi se, dalla documentazione prodotta dal contribuente, risultano infondati in tutto o in parte.
Testo vigente dal 6 agosto 2026
