[1]Definizione degli accertamenti nelle altre imposte indirette (articolo 3 decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218)
[2]1. La definizione ha effetto per tutti i tributi di cui all'articolo 345, comma 2, dovuti dal contribuente, relativamente ai beni e ai diritti indicati in ciascun atto, denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione. Il valore definito vincola l'ufficio a ogni ulteriore effetto limitatamente ai menzionati tributi. Sono escluse adesioni parziali riguardanti singoli beni o diritti contenuti nello stesso atto, denuncia o dichiarazione. 2. Se un atto contiene piu' disposizioni che non derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, ciascuna di esse, se soggetta ad autonoma imposizione, costituisce oggetto di definizione come se fosse un atto distinto. 3. Per l'applicazione delle sanzioni a seguito della definizione, resta ferma la disciplina di cui all'articolo 69-viciesocties del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173. 4. L'accertamento definito con adesione non e' soggetto a impugnazione e non e' integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
Testo vigente dal 6 agosto 2026
