[1]Accertamento e liquidazione d'ufficio (articolo 35 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)

[2]1. In caso di omissione della dichiarazione della successione l'ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'accertamento dell'attivo ereditario e alla liquidazione dell'imposta avvalendosi dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, compresi quelli desunti da dichiarazioni considerate omesse a norma degli articoli 113, comma 9, e 117, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123. In aggiunta all'imposta sono liquidati, nella misura di cui all'articolo 309, comma 1, gli interessi dalla data di scadenza del termine entro il quale la dichiarazione omessa avrebbe dovuto essere presentata. 2. L'avviso di accertamento e liquidazione deve contenere: l'indicazione delle generalita' dei chiamati all'eredita'; la descrizione dei beni e dei diritti compresi nell'attivo ereditario, con l'indicazione dei valori a ciascuno di essi attribuiti e dei criteri seguiti per determinarli a norma degli articoli da 99 a 104 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo n. 123 del 2025, e dell'articolo 309, commi 4 e 5; l'indicazione delle aliquote applicate e del calcolo dell'imposta. 3. La motivazione dell'avviso deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto ne' ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. L'accertamento e' annullabile se non sono osservate le disposizioni di cui al presente comma. 4. L'esistenza di passivita' deducibili e la spettanza di riduzioni e di detrazioni possono essere dimostrate, nei modi indicati negli articoli 108, commi 1, 2 e 3, e negli articoli 110 e 111, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo n. 123 del 2025, entro il termine di sei mesi dalla data di notificazione dell'avviso. 5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, salvo il diverso contenuto dell'avviso, anche per la riliquidazione dell'imposta in caso di omissione della dichiarazione sostitutiva e per la liquidazione della maggiore imposta in caso di omissione della dichiarazione integrativa.

Testo vigente dal 6 agosto 2026

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-08-05;141~art310 · fonte su Normattiva