[1]Soggetti aderenti al consolidato nazionale (articolo 9-bis decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218)
[2]1. Al procedimento di accertamento con adesione avente ad oggetto le rettifiche previste dall'articolo 257, comma 2, partecipano sia la consolidante che la consolidata interessata dalle rettifiche, innanzi all'ufficio competente di cui al comma 1 del medesimo articolo 257, e l'atto di adesione, sottoscritto anche da una sola di esse, si perfeziona qualora gli adempimenti di cui all'articolo 354 siano posti in essere anche da parte di uno solo dei predetti soggetti. 2. La consolidante ha facolta' di chiedere che siano computate in diminuzione dei maggiori imponibili le perdite di periodo del consolidato non utilizzate, fino a concorrenza del loro importo. L'istanza per lo scomputo delle perdite di cui all'articolo 257, comma 3, deve essere presentata unitamente alla comunicazione di adesione di cui all'articolo 350; l'ufficio competente emette l'atto di definizione scomputando le stesse dal maggior reddito imponibile.
Testo vigente dal 6 agosto 2026
