[1]Requisiti soggettivi (articolo 33 decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241)

[2]1. I centri sono costituiti nella forma di societa' di capitali. L'oggetto sociale dei centri prevede lo svolgimento delle attivita' di assistenza fiscale di cui all'articolo 80. 2. I centri designano uno o piu' responsabili dell'assistenza fiscale da individuare tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, anche assunti con rapporto di lavoro subordinato. 3. I centri svolgono attivita' di assistenza fiscale previa autorizzazione dell'Agenzia delle entrate.

Testo vigente dal 6 agosto 2026

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-08-05;141~art79 · fonte su Normattiva